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| Alcune Associazioni accettano solo maggiorenni, noi anche i minorenni.
Punto 7 del nostro statuto: L’Associazione ammette al suo interno i minori di età. La domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni deve essere firmata/controfirmata da chi esercita su di lui la potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il minorenne ha diritto di voto che, tuttavia, potrà essere esercitato validamente solo dalla persona esercente su di lui la potestà; parimenti il minore, a mezzo suo rappresentante, potrà operare la delega del diritto al voto ad altri associati, così come potrà ricevere la delega da un altro associato. La possibilità per i minori di partecipare alle attività e/o ai servizi rivolti agli associati o di accedere alle sedi dell’Associazione può essere limitata ad insindacabile giudizio motivato degli Organi Associativi ed in tutti i casi in cui le norme di Legge o regolamentari ne facciano specifico riferimento. In ogni caso il Consiglio può determinare le circostanze in cui le attività dei minori siano subordinate alla collaborazione degli esercenti su essi la potestà e/o di Terzi anche non associati. Il Regolamento determina le modalità ed i termini che caratterizzano le limitazioni per i minori.
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