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Sindaco di Berbenno, antisoftair

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view post Posted on 22/11/2011, 12:10     +1   -1
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B.I.

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LA STAMPA



Ordinanza antisoftair del Sindaco di Berbenno: perché si deve resistere

Pubblichiamo questa lettera aperta in quanto crediamo sia una cosa da sostenere.

Il tutto è scaturito da un'ordinanza di un Sindaco e da un illuminato articolo de " La Stampa " che potete trovare a questo link

Leggetela e diffondetela il più possibile.




Cari Amici Softgunners



Mando a tutti questo articolo di Silvia Gentile della FISAT

Per favore fatemi sapere se approvate e chi lo approva o metta online sul proprio sito e sui forum.

Per adesso ho già l'approvazione dei gas, chi lo appoggia si aggiunga come associazione o come rivista nel testo del comunicato e ce lo faccia sapere che lo mettiamo sul sito. Sia chiaro che non vi chiediamo di versare soldi ma si appoggiare la raccolta fondi per la causa.

Pubblicazione sul sito FISAT dalle h 24.00 odierne



Ringrazio



Simone Ciucchi







Ordinanza antisoftair del Sindaco di Berbenno: perché si deve resistere

Lettera aperta dell’Avv. Silvia Gentile , Vice presidente della Federazione Italiana Armi e Tiro (FISAT)

E’ argomento di questi giorni che fa un gran parlare di sé sia sui media – usualmente poco informati e molto in malafede – che sui forum, con parecchie informazioni postate da club della zona.
Mi riferisco all’ordinanza de Sindaco di Berbenno, ridente paesino della Provincia di Bergamo che dalla sera alla mattina con l’ordinanza sindacale nr. 32 del 08/11/2011 vieta il gioco del softair a causa del ritrovamento di pallini davanti alla scuola comunale e accampando vincoli idrogeologici, archeologici, paesaggistici (sapreste indicarmi un solo luogo dove non ve ne siano ?) e soprattutto – e li si confessa come il proverbiale Pulcinella che lo fece scherzando – perché “...il gioco del soft – air è un’attività ludico – ricreativa di squadra basata sulla simulazione di tattiche militari utilizzando armi simili a quella da fuoco che proiettano pallini sferici a distanze variabili....”;

La prima a riferire del fatto (anche a noi di FISAT) è stata la rivista Softair Dynamics che lo ha fatto con toni che non sono stati compresi da tutti ha deciso di affrontare la cosa come una crociata. Potrà aver sbagliato i toni ma certo non ha torto e se avrete la pazienza di leggermi vedrete perché:

L’antefatto:

dall’esame dei messaggi sul forum Soft Air Mania tutto sembra partire dal fatto che un terreno (parrebbe pubblico) del comune di Berbenno sia stato adibito ad area di gioco softair e concessa come tale ad alcuni club locali; sembra anche che la parte bassa di esso, pare vicino ad un cimitero, sia stata usata da alcuni softairisti per qualche “giocata” improvvisata e che alcuni di questi pallini (c’e’ chi dice 3 o 4) siano andati a finire davanti all’asilo locale..

Sembra anche che un anziano abbia rimbrottato alcuni giocatori che scendevano dalle auto dicendo che non dovevano giocare in zona e che sia poi andato a lamentarsi in Comune.
Se anche le cose fossero andate così non vedo atti criminali, al massimo qualche leggerezza da punire con una figurativa tirata d’orecchie da parte della Polizia Municipale, una ramazzata del cortile della scuola, una spiegazione al cittadino pacifista ad oltranza (che pare si sia recato anche dai CC che gli hanno detto, correttamente, che il softair è attività legale) che la libertà è un bene assoluto e proviene da un compromesso generale tra le sfere di libertà dei singoli. Nel caso io voglia giocare a softair , il cittadino pacifista ha diritto di non rischiare di esser colpito ma se gli dà noia perfino il fatto che io scenda dalla macchina in mimetica è lui che deve fare a meno di guardarmi e non io a trovarmi un altro posto o cambiarmi d’abito.

Invece no; ancora una volta, come vedo fare da sempre il potere si gira sempre contro i più deboli – in questo gli appassionati di softair intesi come una comunità – producendosi nell’emanazione di un divieto che

non ha precedenti per la quantità di figure di eccesso di potere che contiene.
L’ordinanza infatti vieta il gioco del softair – senza se e senza ma - su tutto il territorio comunale.

Non lo vieta davanti alla scuola, non lo vieta nella parte bassa del terreno teatro del misfatto dei pallini, non lo vieta vicino al cimitero (ove sarebbe avvenuto il fatto dell’anziano spaventato e probabilmente rompicoglioni (avete mai notato quanta gente si spaventi ad arte ultimamente) ma in tutto il territorio del Comune.

Un provvedimento esagerato e prepotente per tutta una serie di motivi (che vedremo sotto nella parte legale per chi avrà la pazienza di leggerla).

La mancata osservanza del principio di ragionevolezza e proporzionalità:

le normative europee (che nel diritto italiano hanno livello pari a quello costituzionale) prevedono che le norme (e quindi a maggior ragione i provvedimenti come questo) debbano essere improntate al principio di ragionevolezza e proporzionalità e nel caso in questione nessuno dei due viene rispettato.

Per salvaguardare il principio di ragionevolezza e di proporzionalità sarebbe bastato vietare il gioco davanti all’asilo o nella parte bassa del campo.
Invece no lo vietano dappertutto non escludendo – leggete BENE – le aree private. Ho qualche esperienza legale anche negli USA, ove la pubblica amministrazione è molto più esecutiva che qua, ove i provvedimenti abnormi si sprecano (specie nell’est degli USA ed in California); l’unica differenza è che la ci sono associazioni che le oppongono in corte e di conseguenza ne impediscono il proliferarsi (perché quando perde il Comune paga i danni).

Senza prodursi in tante sottigliezze legali, é chiaro che un provvedimento come questo, proprio perché viola i principi suddetti, sarebbe una disgrazia epocale in ogni settore della vita umana;

accade un brutto incidente stradale ? vietata la circolazione delle auto su tutto il Comune, chiusi i distributori di benzina e gli autosaloni.

Accade un incidente di caccia ? Vietata la caccia su tutto il Comune.

Fanno un rave ? vietate le discoteche .Non c’e da sorridere è esattamente quel che è accaduto, il problema è che è accaduto ad una minoranza (i softairisti) molto conosciuti per il poco spirito di autotutela e di associazionismo e molto propensi al mors tua vita mea quando invece la morte è per tutti.

Qualcuno fa una messa nera ? vietate le religioni diverse dalla cattolica.

• Un farmacista sbaglia una ricetta ? Chiuse le farmacie del territorio comunale.

Proprio in considerazione dell’ultimo esempio, provate anche a pensare cosa sarebbe accaduto se il Soviet sindaco invece del softair avesse chiuso le farmacie del Comune magari, prendendo a scusa un evento come quello anzidetto.

Federfarma gli avrebbe scatenato contro cento cause per violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità perché se un farmacista sbaglia paga lui e non la categoria. Il principio vale e deve valere solo per il softair indipendentemente da ciò che il club locale o alcuni softairisti locali abbiano o meno fatto, fermo restando che comunque non hanno ammazzato nessuno al massimo hanno lasciato in giro una manciata di pallini.

E questo tralasciando per brevità la nostra Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale proprio per vietare le punizioni “verso a tutta la casse” quando da bimbi venivamo puniti in toto anche quando eravamo stati zitti e disciplinati ma qualcun altro non lo era stato.

Già allora, e avevo si e no sei anni, odiavo questo tipo di misure cialtrone e dozzinali che sollevavano chi ha il potere (il Sindaco e l’insegnante) dal proprio dovere di perseguire i veri autori del fatto.

Cosa fare adesso:

E’ chiaro che il settore non può stare con le mani in mano e FISAT , che della tutela del softair si è già occupata in passato, insieme ai GAS - Gruppi Autonomi Softair (all’atto della scrittura di questo pezzo stiamo sentendo le altre associazioni) ha intenzione di attivarsi nelle seguenti attività:

Preparazione di una lettera diffida per l’avvio di un procedimento di autotutela per il richiamo dell’ordinanza, effettuata quale associazione riconosciuta per la tutela di interessi collettivi ai sensi dell’ art. sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 198/2009 (class action) con una richiesta di incontro per la composizione del problema

Richiesta di accesso agli atti

Ricorso al TAR o al Giudice Ordinario entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (8.11.2011), dopo di che diventerebbe inappellabile

Incontro con i club locali per lo sviluppo di un accordo per il gioco sostenibile per tutte le parti

Se tutto il resto fallisce, avvio in parallelo di una class action contro il Comune di Berbenno, cui potranno aderire tutti i giocatori berbennesi e coloro che potenzialmente potrebbero andare a giocare in quel Comune (cioè tutti).

Il pericolo di espansione del problema

Ma vi è un altro aspetto che nessuno, neanche su Soft Air Mania, sembra aver considerato: il pericolo di espansione del problema. Gli appassionati di armi vere lo conoscono bene ormai; un Questore si sogna di limitare le munizioni acquistabili in un anno ? se nessuno lo combatte il problema si allarga.

Se qualcuno lo combatte invece e glielo fa rimagiare il problema si estingue da solo finché qualcun altro non ne inventa un altro. Anche qui gli USA insegnano alla grande.
Sapete qual’è stato il primo intervento nella storia di FISAT ? Un brutto giorno del 2007 quando un albanese (ma poteva essere un italiano, sarebbe cambiato poco) entra nel Tribunale di Reggio Emilia ed uccide la ex moglie ed il suo avvocato con una pistola illegale. Il Procuratore dell’epoca se ne esce sul giornale con lo slogan “Troppe armi a Reggio Emilia” ed il giorno dopo la Questura va dal più grosso collezionista di armi di Reggio per sequestrargli la collezione come se ad andare in giro a sparare per tribunali ci fosse andato lui.

E’ un problema antichissimo, la storia dell’umanità è costellata di provvedimenti si riferiva il Beccaria quando parlava della falsa idea di utilità di quei provvedimenti che vieterebbero il fuoco perché brucia e l’acqua perché annega.

E nessuna creda di potersi nascondere ancora dietro il fatto che le softair non sono armi; voi lo sapete noi lo sappiamo , LO SANNO TUTTI PERFETTAMENTE, fatto sta che nella stessa ordinanza di divieto si dice che “.... il gioco del soft – air è un’attività ludico – ricreativa di squadra basata sulla simulazione di tattiche militari utilizzando armi simili a quella da fuoco che proiettano pallini sferici a distanze variabili...”;

E tanto basta; il problema non sta nel fatto che siano o meno armi ma nel fatto armi ma nel fatto che gli somiglino e che i softairisti si vestano come soldati mutuandone le tattiche.
Il giorno in cui i softairisti saranno disposti a dipingere le repliche di giallo e vestirsi come pagliacci del Circo Togni guidando tricicli invece che jeep avranno probabilmente risolto ogni problema.

Temo che piuttosto che vestirvi da pagliacci smettereste di giocare e la cosa vi porta ad un bivio: o resistiamo oggi tutti insieme – appoggiando fattivamente chi ha gli strumenti per fare qualcosa al di là delle chiacchiere da comare – superando le divisioni di club, associazione, federazione, provincia, regione per cercare di fermare la Soviet Ordinanza di Berbenno o sarà meglio che ogni softairista cominci a preparare costume e triciclo perché questi divieti, se non opposti, si espanderanno a macchia d’olio; e ciò significherà mettere il softair nelle mani del cretino di turno che, in perfetta malafede e proprio per farci chiudere, andrà al supermercato con la replica spianata per creare ad arte il “casus belli”.

Perché prima si inventa il caso e poi si fanno chiudere le attività, comune dopo comune, provincia dopo provincia, regione dopo regione.
Il nostro fine è far si che quel cretino sia punito come tale senza che sia colpita la nostra collettività di persone ragionevoli.

E’ evidente che il Sindaco di Berbenno sa perfettamente che il suo

provvedimento è esagerato (vuoi che non abbiano uno straccio di legale)

ma conta sul fatto che il mondo del softair non gli si opponga per una quantità di motivi a giustificazione dell’inerzia (che m’importa io a Berbenno non ci vado, mi sposto di venti km., meglio così almeno i giocatori vengono a giocare da me faccio due tessere in più, non difendiamo quel che club che se la sono cercata etc.). Se il mondo del softair saprà dimostrarsi maturo, compatto e tale da far rispettare le norme più fondamentali anche nei propri confronti (ivi comprese quelle che limitano la megalomania dei Sindaci) avrà diritto di esistere, altrimenti sarà meglio che ognuno di noi cominci a tirar fuori il costume da pagliaccio da circo, perché la nostra minoranza perderà ogni diritto di cittadinanza in ogni consesso civile.

Abbiamo il dovere di tentare per il settore, per la libertà, soprattutto per noi stessi e coloro che verranno dopo di noi.

Avv. Silvia Gentile
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oppure

con bollettino di Conto Corrente Postale nr. 87389110 intestato a FISAT, Strada Maggiore nr. 88 - 40125 Bologna

Silvia Gentile

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Per chi ha voglia di approfondire la parte legale qualche elemento per capire che l’ordinanza del Sindaco è illegale:

Nell’ordinamento italiano una quantità di autorità possono redigere ordinanze (ossia di volontà che comportano obblighi e divieti) che la giurisprudenza definiscono “ordinanze straordinarie” di necessità ed urgenza sono statuizioni a contenuto generale atipico che l’amministrazione, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, può emanare , sulla base di specifiche previsioni

legislative, anche in deroga a norme di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione.

In poche parole in certe situazioni si può anche vietare un’attività usualmente legale e permessa (dalla legge, dagli usi ecc.) quando ricorrano tre condizioni :

Necessità ed urgenza (100 pallini davanti ad una scuola, ammesso che fossero cento, sono un’urgenza ?)

Compatibilità ai principi generali del diritto, specie in caso di contrasto con le leggi ordinarie (ad esempio il Prefetto dell’Aquila vietò il trasporto di armi con licenza , usualmente fattibile, per tre giorni in occasione della visita del Presidente Obama, ma lo fece per tre giorni, non per sempre).

In sostanza l’ordinanza è un potere che la legge conferisce a determinate autorità (usualmente Prefetto e Sindaco) per affrontare esigenze cui non si possa far fronte mediante poteri ordinari, ad esempio disponendo alla Polizia Municipale di effettuare un’indagine per trovare i responsabili di cotanto misfatto, cosa non difficile visto il fatto che si tratta per certo di ragazzi locali e non certo di organizzazioni mafiose.

Non solo, le ordinanze devono superare anche un vaglio di legittimità costituzionale (legge suprema dello Stato) “ ... i provvedimenti in questione hanno il carattere di atti amministrativi, ... strettamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale d’ufficio e vincolati ai presupposti dell’ordinamento giuridico”; “...le ordinanze non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico, sono provvedimenti amministrativi, soggetti, come ogni altro, ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi”.

In quanto atti amministrativi le ordinanze sono soggette al controllo del

giudice amministrativo su ricorso dei soggetti che ne siano lesi, e perciò possono essere annullate ove se ne accerti l’illegittimità. Su questo punto, emerge evidentemente la rilevanza del vizio di eccesso di potere: carenza dei presupposti, vizio di motivazione, insufficiente istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Affermazione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale è che le ordinanze in questione devono rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico (e questa per certo non lo fa), quindi ad esempio :

principio di ragionevolezza

principio di proporzionalità

principio di tassatività della Legge penale

Tacciamo del resto che ci riserviamo per l’atto di ricorso se e quando ce ne sarà necessità.

Silvia Gentile


PREDATORI MODENA
 
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view post Posted on 23/12/2011, 14:37     +1   -1
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Riporto la nota pubblicata sulla pagina FaceBook di Softair Dynamics datata 23/12/2011:


Berbenno, la nuova ordinanza.

Ufficio SINDACO
Prot. n. 6815/cat. 9 – classe 4

OR I G I N A L E

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 20.12.2011

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SOFTAIR (SPORT CON REPLICHE AD ARIA COMPRESSA).

L'anno duemila undici addì venti del mese di dicembre, il Sindaco Salvi Geom.
Claudio

A seguito di segnalazioni pervenute da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia di Ponte Giurino circa il ritrovamento di pallini della dimensione di circa mm. 6 nel cortile della scuola, pallini utilizzati nel gioco del soft – air era stata emessa Ordinanza Sindacale n.32 del 08/11/2011 (Ufficio SINDACO - Prot. n. 6021/cat. 1 – classe 6) con la quale veniva ordinato il DIVIETO ASSOLUTO di giocare al soft – air su tutto il territorio comunale.

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza, questo Ufficio ha ricevuto richieste di spiegazioni e di incontro solamente da parte di alcuni cittadini praticanti lo sport del soft-air ma non da Associazioni direttamente contattate da questo Ufficio in quanto praticanti detta disciplina neo territorio comunale.

Si è presentato a questo ufficio unicamente il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002]; Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C3206-12000 A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale di Promozione Sociale [iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociale – Legge 7- 12-2000 n.383] ed è iscritto all'Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.

Grazie all'intervento dei Sigg.ri Avv.ti Dimichele Antonio e Rendina Paolo procuratori del C.S.E.N. si è venuto pertanto a conoscenza che il Soft-air è sport riconosciuto da C.O.N.I. e disciplinato da Regolamenti tecnici, arbitrali e da un Codice Etico.

Dalla documentazione prodotta è di tutta evidenza che lo sport del soft-air è inoffensivo e che le repliche (strumenti di gioco) sono di libera vendita e, perciò, che per il loro utilizzo non sia necessaria alcuna licenza e/o autorizzazione. In detti regolamenti è comunque previsto che, anche ai fini assicurativi, per praticare detta disciplina sia consigliato l'utilizzo di protezioni facciali e pallini eco-compatibili.

La promozione dello sport e di attività aggregative in generale è obbiettivo di programma di questa Amministrazione anche in coordinamento con Associazioni operanti nel territorio e/o Enti di Promozione Nazionale.

DATO ATTO:

che questa tipologia di sport può diventare pericoloso per la pubblica incolumità esclusivamente laddove praticato in assenza delle dovute protezioni facciali.

che per la pratica dello sport del Soft-Air non è richiesta alcuna autorizzazione e/o licenza da parte degli Organi di P.S. ma, semmai, una preventiva comunicazione al fine di meglio organizzare le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale.

che nel centro abitato la pratica del soft-air, se non preventivamente autorizzata, risulterebbe pericolosa per la cittadinanza dovendosi invero privilegiare luoghi idonei a tale scopo quali, a mero titolo esemplificativo, centri sportivi, aree recintate e/o zone boschive.

RITENUTO per tutto quanto sopra, emanare apposita ordinanza onde regolamentare la pratica dello sport del soft -air nel territorio comunale laddove incompatibile con le garanzie di incolumità pubblica nel solo centro abitato.

VISTI:
la legge n. 110/75;
la legge n. 526/99;
il decreto legislativo n. 362/01
la circolare n. 559 del 31.10.1996
il decreto legislativo n. 204 del 26.10.2011;
VISTO il decreto legislativo n. 267/00 – TUEL;

ORDINA

il DIVIETO ASSOLUTO della pratica dello sport del Soft-Air nel centro abitato e/o comunque a meno di 50 metri da case/caseggiati laddove non preventivamente comunicata la pratica sportiva alle competenti autorità da parte delle Associazioni / Enti organizzatori.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
- che la presente ordinanza venga trasmessa all’ufficio di polizia locale per quanto di
competenza.
- a revoca dell’ordinanza n. 32 del 08.11.2011;

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 650 del codice di procedura penale.

Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore SINDACO
SALVI GEOM. CLAUDIO


Per fortuna una brutta storia finita nel migliore dei modi.

Bye!
 
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